TRIBUNALE DI GELA
UFFICIO GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
SENTENZA DI APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, nel procedimento nn. 132/15 r.g.g.i.p. e 757/14 r.g.n.r. nei confronti di : – RAZZA Giuseppe, nato a Gela il 22 marzo 1976, residente in Casalpusterlengo nella via Adda, civico n. 5, presente,
assistito, di fiducia, dall’avv. Riccardo Balsamo, iscritto nell’elenco dei difensori dell’ordine forense di Gela;
IMPUTATO
Per il delitto p. e p. dall’art. 368 c.p., perché, mediante denuncia sporta presso la Stazione Carabinieri di Gela in data 8.12.2011, dichiarava falsamente di aver smarrito l’assegno bancario n. 7152184461-06 tratto sul conto corrente n. 9366143 presso le Poste Italia e S.p.A. (ufficio di Gela Centro), avendo egli stesso negoziato il predetto assegno unitamente a MIGLIORE Gianfranco in favore di INTERLIGGI Giovanni, apponendovi la propria firma, incolpando ingiustamente il beneficiario del titolo di essersi impossessato indebitamente di una cosa denunciata come smarrita.
Commesso in Gela, il 8.12.2011
Persone offese identificate in:
-Interliggi Giovanni, nato a Vittoria (RG) il 22 dicembre 1930, ivi residente in via A. Banfi, civico n. 6;
all’esito dell’odierna udienza preliminare, preso atto della richiesta presentata dall’imputato e del consenso manifestato dal pubblico ministero di applicazione della sanzione di mesi undici di reclusione con sospensione condizionata dell’esecuzione, determinata nei termini specificati nella domanda: la pena base, determinata in due anni di reclusione, è stata diminuita di un terzo per le attenuanti di cui all’art. 62 bis del c.p. e, quindi, ulteriormente ridotta per il procedimento;
ritenuto che:
-non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell’art. 129 del c.p.p. , dando conto della responsabilità dell’imputato i risultati degli accertamenti compiuti dalla polizia giudiziaria come compendiati nell’informativa redatta in data 1 febbraio 2013 e le sommarie informazioni rese da Interliggi Giovanni e Migliore Gianfranco e di cui ai verbali del 13 dicembre 2012 e del 26 gennaio 2013 ad essa allegati;
-sulla base degli atti, è corretta la qualificazione giuridica dei fatti e l’applicazione delle circostanze prospettate dalle parti, nonché congrua la pena indicata, mentre è possibile formulare una prognosi favorevole circa la futura astensione del reato da parte del’imputato per la mancanza di precedenti censure giudiziarie emergente dal certificato del casellario giudiziale in atti, con subordinazione del beneficio al risarcimento del danno e alla pubblicazione della sentenza da effettuarsi, secondo quanto stabilito dall’art. 36, comma II e III del c.p., per estratto e a spese del condannato, nel sito internet del Ministero della Giustizia;
-è, pertanto, possibile accogliere la richiesta;
visti gli articoli 444 e segg. E 125, comma II, del c.p.p.
DISPONE
Nei confronti di RAZZA Giuseppe l’applicazione della pena richiesta dalle parti di mesi undici di reclusione con sospensione dell’esecuzione subordinatamente al risarcimento del danno in favore della persona offesa e alla pubblicazione della sentenza, da effettuarsi, per estratto e a spese del condannato, nel sito internet del Ministero della Giustizia;
DISPONE
che l’avviso di deposito della sentenza e l’estratto della decisione vengano notificati e comunicati alle parti non presenti alla pubblicazione avvenuta in udienza mediante lettura nonché al Procuratore generale presso la Corte di appello.
Gela, il 13 gennaio 2016
IL CANCELLIERE
Domenico Centinaro Il giudice per le indagini preliminari
Paolo Andrea Fiore
SENTENZA NOTIFICATA IL 26/01/2016
DIVENUTA IRREVOCABILE IL 11/02/2016