PALERMO (ITALPRESS) – Nel 2009, alcune aziende agricole del palermitano intendevano costituire un’associazione temporanea di scopo al fine di realizzare un progetto imprenditoriale da935.000,00, da finanziarsi con i fondi della MISURA 124 del PSR SICILIA 2007-2013. Tuttavia, prima dell’approvazione della domanda di finanziamento nonchè prima della concessione del finanziamento, il Signor T.R., uno dei soci della costituenda associazione, comunicava al consorzio mandatario la propria rinunzia a partecipare alla realizzazione del progetto.Nelle more, l’associazione sostituiva il socio rinunciante Signor T.R. e proseguiva nell’intento di realizzare l’ambizioso progetto. Sennonchè, l’Agenzia per le erogazioni in Agricoltura (AGEA) dopo alcuni anni provvedeva a revocare il finanziamento all’associazione ed a richiedere la restituzione della somma erogata. Tuttavia, l’AGEA ingiungeva la restituzione della somma erogata anche agli eredi del Signor T.R., (nel frattempo deceduto) assumendo che costoro fossero subentrate nella posizione debitoria del T.R. a seguito di apertura della successione.Cosicchè, gli eredi del Signor T.R., di Campofelice di Roccella, si rivolgevano agli Avvocati Girolamo Rubino ed Alessio Costa al fine di impugnare l’ingiunzione di pagamento emessa dall’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA).In particolare gli Avvocati Rubino e Costa – citando in giudizio l’Agenzia innanzi il Tribunale di Roma – deducevano e dimostravano l’estraneità del Sig. T.R. (e per l’effetto dei suoi eredi) in relazione alla pretesa creditoria asseritamente vantata da AGEA e ciò in quanto il predetto T.R. non faceva più parte dell’associazione al momento dell’approvazione del finanziamento e quindi non aveva ricevuto i fondi.Con ciò, gli Avvocati Rubino e Costa sostenevano che AGEA non avesse diritto alla ripetizione delle somme ingiunte nei confronti degli eredi del Signor T.R. e chiedevano al Tribunale di Roma la revoca dell’ingiunzione di pagamento emessa dall’AGEA in danno agli eredi di T.R.Il Tribunale di Roma, con provvedimento del 27 febbraio 2025, in accoglimento delle difese formulate dagli avvocati Girolamo Rubino e Alessio Costa, ha provveduto a revocare l’ingiunzioneda Euro 935.000,00 emessa da AGEA in danno agli eredi di T.R. e ha condannato AGEA alla refusione delle spese di lite ammontanti ad Euro 15.556,00 oltre spese accessorie.
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