“Separazione carriere attua principio della Costituzione”, Guarnaccia: “Nessun attacco alla magistratura”

 
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L'avvocato Rocco Guarnaccia presiede la Camera penale "Eschilo"

Gela. Oggi, i magistrati scioperano, come annunciato dalla sezione Anm, in difesa della Costituzione, davanti al progetto di riforma del governo, che riprende soprattutto la separazione delle carriere. Si terrà un dibattito pubblico, in mattinata nell’area antistante il Palazzo di giustizia di Caltanissetta. La Cgil, attraverso il segretario confederale Rosanna Moncada, sostiene l’iniziativa, come ha spiegato attraverso una nota ufficiale. Il presidente della Camera penale “Eschilo”, l’avvocato Rocco Guarnaccia, espone il punto di vista dei penalisti sulla questione. “L’articolo 111 comma secondo della Costituzione stabilisce che ogni processo si svolge nel contraddittorio delle parti, in condizioni di parità, davanti a un giudice terzo e imparziale. In altri termini, ciò significa che la nostra Costituzione ha cristallizzato il principio secondo cui il processo deve svolgersi dinanzi ad un organo giudicante, terzo ed imparziale e cioè equidistante dalle parti che in esso processo si contendono. Inoltre, sempre nella Carta Costituzionale è ben specificato che la magistratura (cioè giudici e pubblici ministeri) costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere (ved. art. 104, comma 1, Cost.), vale a dire, che nessun altro potere può assoggettarla ad esso e men che meno il potere esecutivo. Inoltre, ancora, la Carta Costituzionale stabilisce che i giudici sono soggetti soltanto alla legge (ved. art. 101, comma 2, Cost.). Ebbene, attualmente la magistratura nel suo intero (vale a dire giudici e pubblici ministeri), risulta autogovernata da un unico organo, il Consiglio Superiore della Magistratura presieduto dal Presidente della Repubblica, e i cui componenti, oltre quelli che ne fanno parte di diritto (primo presidente e procuratore generale della Corte di Cassazione), sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio (ved art. 104 Cost.); a tale organo spettano, tra gli altri compiti e nel rispetto dell’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti,
le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati (ved. art. 105
Cost.). Pertanto, allo stato attuale, i pubblici ministeri e i giudici risultano governati,
disciplinati e regolamentati da un solo organo rappresentativo comune a entrambe le
categorie e dove ognuna può influenzare e incidere sulle assegnazioni e i trasferimenti, ovvero sulle promozioni e sui provvedimenti disciplinari dell’altra”, si legge in una nota rilasciata dall’avvocato Guarnaccia.

“Ciò stante, è evidente che la categoria dei giudici non può ritenersi terza e imparziale rispetto alla categoria del pubblici ministeri, la quale è in grado di condizionare la prima. Tenuto conto di quanto sopra, riteniamo necessario che le due categorie – dei giudici e dei pubblici ministeri – e le relative carriere, previa istituzione di due organi di autogoverno (uno per i giudici ed un altro per i pubblici ministeri) così come prevede la riforma, vengano separate, e ciò al precipuo fine di dare effettiva attuazione al principio enunciato dall’art. 111, comma 2, Cost., che pretende, come sopra detto, che il giudizio venga demandato ad un giudice terzo e imparziale. Per altro verso, giova evidenziare che la riforma costituzionale di cui si dibatte non prevede in alcun modo la modifica dell’art.104, che stabilisce, giova ribadirlo, che l’intera magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente. Riteniamo, quindi, che lo sciopero indetto dall’Anm contro la riforma costituzionale avente ad oggetto la separazione delle carriere tra
magistrati inquirenti e magistrati giudicanti, e indetto, asseritamente, per salvaguardare il bene comune dell’indipendenza della magistratura e in difesa della Costituzione, si basa, avuto risguardo al dedotto pericolo per l’indipendenza della magistratura, su un presupposto non vero, mentre per ciò che concerne l’aspetto della difesa della Costituzione, non può farsi a meno di sottolineare che la riforma si muove su un sentiero tracciato dall’art.111 Cost. e che serve ad allineare il processo penale al principio del giusto processo”, conclude Guarnaccia.

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