Nord2 ex Asi, Tar respinge richiesta risarcimento danni per l’investimento bloccato

 
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Il sito previsto per il progetto

Gela. L’area Nord2 della zona ex Asi, da diversi anni è al centro di una sorta di approfondimento istituzionale finalizzato ai vincoli che pongono un argine consistente a potenziali investimenti. Palazzo di Città ma soprattutto la Riserva Biviere, ente competente al rilascio dei pareri, hanno ormai chiaramente indicato l’impossibilità di nuovi insediamenti, a causa di una vera e propria falla burocratica. La zona venne infrastrutturata ma senza che si sia mai proceduto ad una generale compensazione ambientale. Di fatto, in quella zona, allo stato, non ci sono condizioni per nuovi insediamenti produttivi. Un caso che è stato nuovamente alimentato a seguito dei tentativi dei vertici manageriali della società Icaro Ecology, tra le più importanti a livello locale nel settore delle bonifiche. C’è un progetto per realizzare, in area Nord2, un sito produttivo per il processo di bonifica. Due anni fa, l’azienda ottenne una pronuncia favorevole del Tar che indicò come illegittimo il “silenzio inadempimento” del Comune rispetto all’istanza avanzata nel 2019. Palazzo di Città, pochi mesi dopo la pronuncia giudiziaria, si espresse nel senso “dell’improcedibilità” dell’iter per l’approvazione del progetto. Il parere della Riserva Biviere era stato piuttosto drastico, segnalando anzitutto il bisogno di un’integrazione documentale e “l’irregolarità dell’urbanizzazione dell’area Nord2 in zona con vincolo ambientale (Zps e Zsc) senza la previa Vinca e in violazione del Dpr17 gennaio 1995 (Piano di risanamento ambientale)”. Il Tar Palermo si è nuovamente espresso, concentrandosi sulla richiesta aziendale di risarcimento danni e di un indennizzo. I manager, attraverso l’azione, miravano ad ottenere un ristoro per la mancata concretizzazione, ad oggi, del loro investimento. Un’azione che il Tar non ha accolto, fermo restando che le procedure autorizzative sono ancora in corso sia in sede Zes, dato che l’area Nord2 rientra in Zona economica speciale, sia negli uffici regionali. Per i giudici amministrativi, il parere di improcedibilità rilasciato dal Comune (nel procedimento al Tar rappresentato dall’avvocato Filippo Incarbone) “appare logicamente conseguenziale alla scelta dell’impresa ricorrente di non ottemperare alla richiesta di integrazione documentale”.

“Soltanto con la nota del 29 dicembre 2021, trascorsi due anni e mezzo dalla richiesta istruttoria del Suap, l’impresa ricorrente ha formalmente invitato il Comune di Gela, tramite il Suap, a concludere l’istruttoria e al rilascio del provvedimento di autorizzazione, negando la necessità della richiesta integrazione documentale e ipotizzando la responsabilità dell’amministrazione comunale per il grave ritardo nella definizione del procedimento amministrativo, inquadrabile nelle richieste di danno da “mero ritardo” ovvero da “affidamento procedimentale mero”, riportano i magistrati palermitani. Il parere della Riserva Biviere, ripreso anche dagli uffici comunali, sottolinea che “il progetto manca degli allegati, autorizzazioni necessarie (…) è ubicato in un’area urbanizzata NORD2, incompatibile con il pdg, incompatibile con il DPR del 17 gennaio 1995 (Piano di Risanamento ambientale) e in un sito sotto indagine della Commissione Europea EU PILOT6730/14/ENVI per violazione della direttiva Habitat 92/43/CE (..) e con il Piano di Gestione fino a quando la Regione Siciliana non compenserà i danni arrecati alle zone umide”. I giudici hanno concluso per “l’infondatezza” delle richieste di risarcimento e indennizzo avanzate dall’azienda.

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