Concessione scaduta per la stazione di servizio, Tar dà ragione al Comune

 
0

Gela. Si chiude la vicenda relativa alla concessione d’uso dell’area pubblica di via Venezia, angolo Settefarine, per la realizzazione di un impianto di distribuzione di idrocarburi, a seguito della decadenza della concessione -per decorrenza dei termini di durata- senza che fosse stata presentata alcuna istanza di rinnovo dalla precedente concessionaria Automobile Club Caltanissetta. Il Tar Palermo ha dato piena ragione al Comune di Gela, accogliendo integralmente la tesi difensiva dell’Avv. Rosario Giommarresi, che ha assistito l’ente davanti al Tribunale amministrativo anche in fase cautelare. La concessionaria, infatti, aveva impugnato al Tar la decisione dell’amministrazione comunale di scioglimento della concessione, intraprendendo un giudizio che è stato definito con la sentenza n. 2652/2024 del Tribunale amministrativo siciliano. La vicenda nasce quando, a causa di lavori di riqualificazione di via Venezia volti alla realizzazione di una rotatoria stradale, il Comune aveva evidenziato alla concessionaria AC Caltanissetta l’impossibilità di proseguire nella concessione – la quale era decaduta per decorrenza dei termini entro cui presentare istanza di rinnovo- comunicando, quindi, lo scioglimento da ogni vincolo discendente dalla stessa con conseguente obbligo di riconsegna dell’area concessa e bonifica di suolo e sottosuolo. Fa sapere il legale del Comune, Avv. Rosario Giommarresi, che risulta pacifico che la concessione fosse venuta a scadenza naturale alla data del 1° gennaio 2022, non potendosi altrimenti interpretare l’art. 2 del contratto sottoscritto tra le parti, il quale prevedeva sia la data di inizio di validità (1° gennaio 2004), sia l’iniziale durata del contratto di nove anni, sia la possibilità di un unico rinnovo tacito alla scadenza. Poi, che la concessione d’uso dell’area demaniale fosse temporanea ed efficace fino all’approvazione del regolamento per il piano di riordino dei distributori di carburante di Gela appare una circostanza che comunque non scalfisce il contenuto dell’art. 2, il quale pone, all’evidenza, dei limiti temporali che prescindono da una eventuale approvazione del regolamento ove avvenuta prima della naturale scadenza del contratto.Prosegue l’avvocato evidenziando quanto affermato dal TAR con la sentenza odiernamente emessa, ossia che “il non aver inoltrato l’istanza di rinnovo rende di fatto inconferente l’argomentazione e del tutto infondato il ricorso, a prescindere di chi sia la responsabilità della mancata presentazione dell’istanza, e ciò anche in relazione ad una possibile valenza ex tunc della richiesta di rinnovo. Va anche ribadito che, per costante indirizzo giurisprudenziale, il mero pagamento dei canoni e l’introito delle relative somme da parte dell’Amministrazione, dopo l’intervenuta scadenza del titolo, non può considerarsi di per sé rinnovo tacito della concessione, in mancanza dell’atto formale di rinnovo, costituendo questo soltanto titolo per la detenzione e l’utilizzo del bene demaniale”.

Il Tar ha, quindi, reputato corretto e legittimo l’operato amministrativo del Comune, al quale andranno anche versate le spese di giudizio.

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here