Gela. Il Tar Palermo ha respinto un altro ricorso promosso dalla società “G.i.p.-Generale italiana pubblicità”, che ha contestato, davanti ai giudici, la legittimità del regolamento comunale che definisce i canoni per le concessioni e le affissioni pubblicitarie, nonché l’atto applicativo, ossia l’avviso di pagamento C.U.P.
Il pregiudizio dedotto è rimasto, quindi, meramente potenziale, in quanto non è possibile, secondo il Tar Palermo, accertare né quali prescrizioni generali e astratte siano state concretamente applicate nella determinazione del canone, né se i criteri impiegati si siano tradotti in un trattamento impositivo effettivamente deteriore per la ricorrente.