Gela. Non può mantenere la licenza di guardia particolare giurata né il porto d’armi. Il Tar Palermo l’ha deciso al termine del giudizio di merito e sulla base del ricorso che è stato proposto proprio da una guardia giurata. Sulla scorta di un provvedimento della prefettura di Caltanissetta aveva ricevuto la sospensione dall’attività e la revoca del porto d’armi. Tutto partì dalla misura di prevenzione autorizzata dal tribunale di Bologna sulle quote di una società riferibile al cognato, “indiziato di essere esponente mafioso”. Alcune quote erano intestate proprio alla guardia giurata. Per il legale che lo rappresenta, non avrebbe mai avuto alcun ruolo attivo nella gestione societaria essendo solo “terzo interessato”. Lo stesso tribunale amministrativo aveva accolto la sospensiva, bloccando gli effetti delle decisioni emesse dalla prefettura nissena. In sede di merito, però, i giudici hanno confermato che non ci sono i requisiti affinché la guardia giurata possa continuare la sua attività. Era alle dipendenze di una società del settore sicurezza, con sede in Toscana. Secondo i giudici del Tar, ci sarebbero stati invece rapporti di contiguità tra il ricorrente e il cognato. “Ha nel tempo non solo acquisito quote di società riconducibili al proposto, ma ha anche acquisito quote sociali di maggioranza di alcune società quale rappresentante del proposto stesso, evidenziandosi pertanto un ruolo di cointeressenza del ricorrente nella titolarità e gestione di tali compagini sociali, riconducibili al proposto indiziato di appartenere a Cosa nostra”, si legge nelle motivazioni.
Il Tar lo indica come “prestanome” del cognato sospettato di essere vicino ai clan. “Il quadro indiziante a carico del ricorrente, che, lo si ripete, risulta legato da relazioni di compartecipazione col cognato indiziato di mafia in società a quest’ultimo riconducibili, appare un’emergenza istruttoria di per sé sufficiente al fine di ritenere il ricorrente controindicato alla conservazione dei titoli revocati e sufficienti a fondare non solo la revoca del titolo di guardia giurata per difetto del requisito della buona condotta, ma anche un giudizio prognostico di abuso del titolo autorizzatorio di porto della pistola”, viene riportato nelle motivazioni. I giudici non hanno accolto, di conseguenza, la richiesta di risarcimento danni che era stata formalizzata proprio dal ricorrente.