Gela. A fine mese, è in programma il tavolo che Impianti Srr, la società in house che si occuperà del servizio rifiuti anche in città, ha indetto per formalizzare le modalità del passaggio dei lavoratori che attualmente sono in forza alla campana Tekra. Si procederà attraverso la clausola sociale e senza l’iter dei concorsi. Una strada già formalizzata per gli operai dei Comuni di Niscemi, Delia, Mazzarino, Butera e Riesi. All’appello mancano solo quelli del cantiere locale e di Piazza Armerina. La segreteria provinciale Usb, retta da Luca Faraci, non ha aderito alle intese già siglate e continua a ritenere che la clausola sociale venga posta non rispettando la massima tutela dei lavoratori del servizio. E’ stata impugnata la determinazione firmata dal manager di Impianti Srr Giovanna Picone per l’assunzione degli operai dei Comuni delle cosiddette “cinque terre”. Il ricorso al Tar è stato notificato proprio all’in house, attraverso il legale Davide Salvatore Cuomo. “Il ricorso è stato depositato nell’esclusivo interesse dei lavoratori ai quali la Impianti Srr ha negato il diritto a beneficiare della tutela dell’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori e lasciando fuori anche i lavoratori assunti dopo il 2021, nonostante il Ccnl prevedesse che questi lavoratori avessero diritto al passaggio di cantiere. L’errata applicazione della clausola sociale di cui all’art. 20 del D.Lgs. del 23.12.2022 n. 201 sul riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica – spiega Faraci in una nota – lede di fatto i diritti non solo dei lavoratori assunti dopo i periodi indicati nella determina, in evidente violazione con le disposizioni del Ccnl di categoria che garantisce il diritto a tutti i lavoratori con contratto a tempo indeterminato in servizio presso il cantiere nei 240 giorni antecedenti il passaggio di cantiere e, quindi, non la data di affidamento del servizio, il diritto al passaggio di cantiere con la ditta ma, di fatto, di tutti i dipendenti assunti prima del mese di marzo 2015 ai quali viene negato il beneficio connesso all’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori così come disposto dal Ccnl di categoria”. Per il sindacato non ha fondamento neanche il richiamo che l’amministratore di Impianti fa alla delibera Anac del 2019. “Anticipa il termine di riferimento per l’individuazione del personale avente diritto al passaggio di cantiere al momento dell’affidamento e non al momento dell’avvicendamento dell’impresa, così come disposto dal Ccnl vigente. Il richiamo alla delibera Anac non può trovare applicazione nel caso di specie trattandosi di società in house providing. La delibera Anac, infatti, afferma espressamente che le linee guida sono applicabili ai contratti pubblici di appalto disciplinati dal Codice degli Appalti nel caso di affidamenti pubblici. In altri termini, è la lettera del Codice degli Appalti ad escludere l’applicazione di tale disciplina, quindi delle linee guida, alle società in house. L’articolo 5 del Codice degli Appalti definisce la società in house quella società partecipata dall’ente pubblico che gestisce direttamente per conto dell’Ente partecipante servizi propri dello stesso ente. Non è prevista alcuna procedura di affidamento che, al contrario, qualora fosse realizzata, dovrebbe esplicarsi previa procedura aperta o ristretta in conformità al Codice degli Appalti e nel pieno rispetto del principio di concorrenza. Inoltre, il punto 4 delle linee guida Anac precedentemente richiamate affermano che a prevalere è sempre la disciplina del Contratto Collettivo Nazionale”, riporta la nota Usb.
Sulla clausola sociale, il segretario prosegue spiegando che “obbliga l’appaltatore subentrante ad impiegare nell’esecuzione del servizio la forza lavoro utilizzata dalla ditta uscente. La qualificazione in termini di clausola, infatti, determina in capo alle parti contraenti e alla stazione appaltante in primis la necessità di un formale e specifico recepimento nella lex specialis e nel contratto di appalto-concessione”. Viene richiamato il D.Lgs. n.50/2016, come novellato dal d.ls n.56/2017. “Sebbene il predetto art.50 riferisca letteralmente l’aspetto sociale della clausola soltanto alle dinamiche tese al mantenimento del posto di lavoro, l’art. 3, c. 1 lett. qqq) del Cod. dei contratti pubblici accoglie invece una nozione più ampia, definendo le clausole sociali come “disposizioni che impongono a un datore di lavoro il rispetto di determinati standard di protezione sociale e del lavoro come condizione per svolgere attività economiche in appalto o in concessione”, precisa la comunicazione. La strategia adottata da Impianti Srr, secondo Usb, va a danneggiare tanti lavoratori del servizio rifiuti. “La determina impugnata da questa organizzazione sindacale è illegittima, nulla, annullabile, inammissibile per evidente contrasto con disposizioni di legge oltre che per evidente carenza di motivazione o contraddizione della stessa. Ciò con particolare riferimento alla posizione dei dipendenti del cantiere di Niscemi, i quali, al momento dell’affidamento del servizio alla Impianti Srr, risultavano assunti da società in subappalto. La delibera Anac richiamata dalla determina al punto 2.5. afferma che “la clausola sociale, salvo diversa previsione della contrattazione collettiva, non si applica al personale utilizzato nel contratto cessato da parte di imprese subappaltatrici”, conclude il segretario Usb.