Gela. Il piano regolatore generale il cui iter venne definitivamente “consacrato” nel 2017, attraverso la revisione autorizzata dalla Regione, è da annullare nella parte nella quale non prende in considerazione le osservazioni proposte dal proprietario di un’area. Il titolare aveva predisposto le osservazioni chiedendo che l’area a sua disposizione venisse posta come zona omogenea B. Secondo i giudici amministrativi, i tecnici comunali andarono incontro ad un errore.
Lo stesso professionista esterno incaricato per verificare la richiesta aveva detto no alla ricollocazione dell’area come B essendo già classificata “C4.3” per programmi costruttivi di iniziativa privata. In realtà, come riportato nel ricorso proposto per conto del proprietario dal legale Antonino Ficarra, ci fu un errore di valutazione. Quei terreni del privato ricadevano in area “C4.1”, programmi costruttivi di iniziativa pubblica approvati. “Il ricorso, in conclusione, deve essere accolto e, per l’effetto, deve essere annullato in parte qua il Prg del Comune, adottato con delibera di commissario ad acta in sostituzione del consiglio comunale n. 60 del 14/06/2010 e approvato con il Decreto assessoriale del 12.10.2017, con onere per le amministrazioni resistenti, ciascuna per la propria competenza, di riesaminare le osservazioni del ricorrente, tenendo conto della reale destinazione urbanistica (Z.T.O. C4.1) del fondo di cui è proprietario”.