Gela. Impianti Srr, l’in house che gestisce il nuovo servizio rifiuti nei Comuni dell’ambito, come abbiamo riportato ha di fatto chiuso la procedura di passaggio dell’intero personale nei Comuni dove già svolge l’attività. Sono 133 i lavoratori che hanno sottoscritto i contratti, attraverso la clausola sociale. Intese che i rappresentanti sindacali Usb ritengono debbano essere approfondite, a partire dai riferimenti normativi adottati. Anche le procedure di conciliazione condotte non convincono. Il segretario provinciale Usb Luca Faraci, attraverso una diffida prodotta dal legale Livio Aliotta, ha scritto proprio ad Impianti, alla Srr4 e a tutti gli organi competenti. Viene messa in dubbio la base normativa che ha condotto ad attivare la clausola sociale, per l’assorbimento diretto dei lavoratori del servizio rifiuti. Viene richiamata la delibera Anac citata nel provvedimento sulla clausola sociale. “Non solo nel caso di specie non può trovare applicazione ma, anzi, per sua stessa ammissione non può certo derogare a disposizioni di legge o di contrattazione collettiva. Infatti le linee guida Anac già in premessa indicano che le linee guida sono da considerarsi non vincolanti. Ed ancora al punto 1 affermano che le predette linee guida sono applicabili ai contratti pubblici di appalto disciplinati dal Codice degli Appalti nel caso di affidamenti pubblici. Orbene non si comprende come possano trovare applicazione le predette linee guida al caso di specie quando lo stesso codice degli appalti esclude l’applicazione della disciplina alle società in house. Del resto è lo stesso art. 5 del Codice degli Appalti a definire la società in house quella società partecipata dall’ente pubblico che gestisce direttamente per conto dell’Ente partecipante servizi propri dello stesso ente. Per la natura stessa della società non è prevista, infatti, alcuna procedura di affidamento che, al contrario, qualora fosse realizzata dovrebbe esplicarsi previa procedura aperta o ristretta in conformità al codice degli appalti nel pieno rispetto del principio di concorrenza”, si legge nella diffida del sindacato. “Deve sempre prevalere il contratto collettivo”, si ribadisce. “Non meno rilevante la circostanza che al punto 4 delle predette linee guida si afferma chiaramente che a prevalere è sempre la disciplina del Contratto Collettivo Nazionale. Conferma di quanto indicato al punto 4 si ricava anche dalla costante e granitica giurisprudenza secondo la quale nel caso di contrasto deve sempre trovare applicazione la disciplina prevista dal Ccnl di categoria che per sua natura ha funzione integrativa di legge. Alcun accordo o alcuna determina o delibera possono derogare ai principi indicati dalla contrattazione collettiva”, è riportato inoltre nella diffida.
Anche rispetto al passaggio di cantiere viene indicato che “appare evidente che il termine di riferimento non è il momento dell’affidamento ma, bensì, quello dell’assunzione del servizio da parte dell’azienda subentrante”. Un sistema che per il sindacato sbarrerebbe la strada all’assorbimento di diversi lavoratori del servizio rifiuti. “Laddove si optasse di applicare le linee guida ANAC al caso di specie si precluderebbe il diritto al passaggio di cantiere a numerosi lavoratori, tra i quali, ad esempio, quelli presenti sul cantiere di Niscemi, stante l’espressa limitazione della clausola sociale contenuta all’interno del punto 2.5 che esplicitamente afferma “… la clausola sociale, salvo diversa previsione della contrattazione collettiva non si applica al personale utilizzato, nel contratto cessato, da parte delle imprese subappaltatrice”, precisa l’avvocato Aliotta. Tutte ragioni che hanno indotto il segretario Faraci, attraverso la diffida, a chiedere ad Impianti Srr di “revocare o rettificare in autotutela la predetta determina”. In caso contrario, sarà impugnata in sede legale.