Gela. Nel 2017, Palazzo di Città approvò un regolamento per il conferimento di incarichi da attribuire agli avvocati esterni all’ente. Il regolamento oltre a disciplinare la procedura di conferimento dell’incarico, nonché i requisiti di partecipazione, nello specifico, prevedeva una serie di parametri finalizzati a individuare preventivamente il compenso spettante ai legali esterni.
Ed infine, si rilevava ancora come la pubblica amministrazione seppur nell’applicare il concetto di equo compenso possa ancorarsi a parametri di maggiore flessibilità anche in ragione ad esigenze di contenimento della spesa pubblica, tuttavia deve contemperare tali esigenze con quella di assicurare al professionista un compenso che non sia lesivo del decoro del prestigio della professione e che pertanto sia proporzionato alla quantità e alla qualità del suo lavoro. Il Tar-Palermo, condividendo le argomentazioni sostenute dal legale dell’ente, ha accolto il ricorso proposto dall’Ordine degli Avvocati e conseguentemente ha annullato gli atti impugnati. Per l’effetto della sentenza il Comune in merito all’attribuzione degli incarichi legali esterni dovrà prevedere un compenso equo e comunque non inferiore alla metà dei valori minimi tariffari.