Gela. Ormai da anni è detenuto in regime di 41 bis. Il carcere duro fu imposto a Crocifisso Rinzivillo, considerato insieme al fratello Antonio storico capo dell’omonima famiglia di Cosa nostra. Rispetto alla sua condizione carceraria si è espressa la Corte di Cassazione, con una decisione per la quale sono state pubblicate le motivazioni. Rinzivillo, detenuto a L’Aquila, chiese e ottenne il via libera sia dal magistrato di sorveglianza che dal tribunale per acquistare un lettore cd, da usare per l’ascolto di musica. I responsabili dell’istituto di pena avevano invece dato il diniego. Il boss intendeva acquistare il lettore, così da ascoltare musica nonostante la detenzione sotto regime speciale. Il Ministero della giustizia, però, si è rivolto alla Cassazione, non condividendo il sì del tribunale di sorveglianza. Il ricorso ministeriale è stato accolto. Dovrà essere nuovamente il tribunale dell’Aquila ad esprimersi. I magistrati romani hanno condiviso le ragioni alla base delle richieste ministeriali (già esposte dalla direzione della strututra penitenziaria).
Anche un lettore cd, in regime di 41 bis, è un sistema che potenzialmente potrebbe essere usato per mantenere ancora contatti con l’esterno o per ascoltare materiale audio non idoneo. “Occorre, quindi, che vengano contemperate le contrapposte esigenze che vedono, la possibilità, da un lato, di esercitare il diritto al proficuo percorso trattamentale con ogni strumenti utile a rendere effettivo tale obiettivo, dall’altro di preservare le ragioni che impongono di adottare le cautele idonee per impedire ogni forma di collegamento del detenuto con l’ambiente criminale di provenienza”, così scrivono i giudici nella sentenza. Non viene negata la possibilità di ascoltare musica, che può rientrare in un percorso di graduale riabilitazione dei detenuti, ma occorrono controlli che per la Cassazione non sempre sono possibili. “E’ quindi necessario procedere ad accorgimenti tecnici allo scopo di mettere in sicurezza tutti i dispositivi allo scopo di evitarne manomissioni. Tuttavia, deve essere valutata l’effettiva praticabilità di tali interventi e la loro eventuale incidenza sull’organizzazione del carcere per cui, qualora l’impiego di quegli strumenti comporti adempimenti dell’Amministrazione che non siano esigibili, la scelta di non autorizzare l’ingresso nei reparti ove vige il regime penitenziario differenziato, è da ritenersi ragionevole”, aggiungono nelle motivazioni.