Gela. Non ci sono state incongruenze nella scelta che ha portato il Consiglio superiore della magistratura ad individuare il magistrato Roberto Riggio come presidente del tribunale. Il Tar Lazio si è espresso respingendo il ricorso avanzato da un altro magistrato, ormai da anni in servizio a Palazzo di giustizia, il giudice Veronica Vaccaro. Attraverso i legali Gianfranco Fidone, Salvatore Brighina e Rosario Giommaresi, il giudice Vaccaro aveva chiesto di annullare gli atti della nomina di Riggio, ritenendo che il Csm non avesse valutato correttamente i propri requisiti, sia rispetto al parametro delle “attitudini” sia sul piano del “merito”. I giudici amministrativi avevano accolto una prima richiesta dei legali di Vaccaro, per l’acquisizione di atti della procedura che ha portato alla nomina di Riggio, insediatosi nell’estate dello scorso anno. Non ci fu comunque l’accoglimento della sospensiva. Ora, il Tar è entrato nel merito del ricorso. Anche il presidente Riggio si è costituito, rappresentato dai legali Massimiliano Mangano e Michele Cimino. Nelle motivazioni della sentenza, la sezione del Tar Lazio passa in rassegna tutti i parametri di carriera e i titoli che hanno portato il Csm ad esprimersi in favore dell’attuale presidente. Sono ritenuti conformi al dettato normativo. In prima battuta, era stato indicato un diverso magistrato, Maria Rosaria Acagnino, ma poi la procedura andò incontro ad uno stop. Per la successione dell’ex presidente Paolo Fiore l’iter si protrasse per un lungo arco di tempo (in quella fase è stata il giudice Miriam D’Amore a svolgere le funzioni).
La nomina finale di Riggio, scrivono i magistrati del Tar Lazio, è “lo sviluppo logico dell’esame dei due profili professionali”. Nella motivazione, infatti, viene ripercorsa la trama valutativa del giudice Vaccaro. Per il Tar, non ci sono incongruenze. “In tal senso il Csm ha, con argomentazioni scevre da vizi, posto in rilievo che il dott. Riggio, essendosi confrontato con diversi uffici (Pretura circondariale di Marsala, Tribunali di Marsala, Termini Imerese e Palermo), vantava un percorso più completo in considerazione della visione delle diverse realtà anche organizzative, utile nella prospettiva funzionale delle funzioni direttive da esercitare”, si legge nella sentenza. Anche sulla procedura che aveva portato ad individuare un candidato diverso, si precisa che “quanto al fatto che, come dedotto nei motivi aggiunti, la precedente proposta non approvata in favore della dott.ssa Acagnino aveva visto soccombente il dott. Riggio, deve osservarsi che la proposta della Commissione costituisce un atto endoprocedimentale, di carattere istruttorio, destinato ad essere sottoposto alla votazione del plenum che poi lo fa proprio, o meno; solo la decisione finale di quest’ultimo è idonea a formare il giudizio e la volontà dell’organo consiliare”.