Gela. Non ci sono i presupposti per ritenere che i tempi lunghi nel rilascio delle autorizzazioni abbiano effettivamente inciso su un investimento, poi rimasto al palo. Neanche il Consiglio di giustizia amministrativa ha accolto il ricorso dei legali della società “Eco Agri”. Dal 2008, il gruppo impegnato nel settore delle energie rinnovabili iniziò a percorrere la strada per ottenere il via libera a due impianti per la produzione da fotovoltaico, da realizzare nella zona di contrada San Leo. Fondamentale sarebbe stato rientrare nei benefici del secondo conto energia. Le lungaggini burocratiche della Regione, secondo i legali della società, hanno fatto perdere il treno degli incentivi, causando un danno economico enorme agli imprenditori. La richiesta di risarcimento venne stimata in circa 156 milioni di euro. Già il Tar Palermo si era espresso contro. Decisione bissata dal Cga, che con diverse pagine di motivazioni ha indicato le ragioni del no. Anzitutto, si ritiene che la società non avrebbe comunque potuto rispettare le scadenze previste, con l’avvio della produzione entro il dicembre 2010. Non avrebbe avuto neanche le capacità finanziarie per coprire un investimento, calcolato in oltre cinquanta milioni di euro. “La possibilità di poter iniziare i lavori all’indomani dell’ottenimento dell’autorizzazione, del resto, non comporta di per sé una riduzione automatica dei tempi necessari alla realizzazione dell’intervento. Piuttosto l’appellante avrebbe dovuto dimostrare di avere la capacità tecnica ed economica necessaria per accelerare le tempistiche mentre “dai documenti a disposizione del verificatore non emergono informazioni utili atte a dimostrare che la società appellante avrebbe potuto iniziare i lavori all’indomani dall’autorizzazione o che avrebbe potuto accelerare le tempistiche in modo tale da realizzare l’impianto in 7 mesi e 20 giorni rispetto ai 12 mesi previsti”, si legge nelle motivazioni. Non sono state ritenute decisive neanche alcune attestazioni bancarie presentate dalla società. Prima di arrivare alla decisione, i giudici amministrativi del Cga hanno autorizzato una serie di verifiche tecniche, proprio per comprendere al meglio le condizioni dell’investimento e le potenzialità di realizzazione. “Viene quindi a mancare il requisito del nesso di causalità giuridica, che concorre, insieme ai presupposti della condotta imputabile, del danno ingiusto e dell’elemento soggettivo, al riconoscimento della responsabilità dell’amministrazione, delineata dall’adunanza in termini di responsabilità da fatto illecito”, viene riportato.
La stessa società che si ritenne danneggiata, secondo il Cga non si sarebbe attivata da subito per sbloccare le procedure in essere a Palermo. “Nel caso di specie non è indifferente il fatto che non risultano compulsati poteri sostitutivi e l’azione avverso il silenzio non risulta esercitata, in quanto la società non si è attivata in modo celere, così evidenziando uno specifico interesse al rispetto della tempistica. Né depone in senso contrario il fatto che il provvedimento sia stato emesso prima della scadenza del termine annuale di decadenza di cui all’art. 31 comma 2 c.p.a. in quanto se, da un lato, ciò è indice del fatto che detto potere di azione non si era consumato, dall’altro lato, evidenzia che il ritardo procedimentale non è stato così rilevante”, così è riportato. Con il ricorso, i legali di “Eco Agri” hanno portato in giudizio il dipartimento regionale dell’energia, competente in materia di rilascio dell’autorizzazione unica. I magistrati amministrativi però non hanno individuato le condizioni per un possibile danno da inerzia della pubblica amministrazione.