Blitz antimafia e arresti, per sei poliziotti non arrivò promozione per merito: respinti ricorsi

 
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Gela. Ormai dodici anni fa, presero parte ad un blitz antimafia, condotto per sventare un presunto piano di morte ai danni dell’allora parlamentare europeo Rosario Crocetta. Furono emessi cinque provvedimenti di custodia cautelare in carcere. Due poliziotti del commissariato di via Zucchetto e nove della squadra mobile di Caltanissetta vennero segnalati dal questore per ottenere una promozione “per merito straordinario”, in relazione all’attività svolta. Dopo alcuni ricorsi gerarchici, il passo in avanti, con il grado superiore, fu concesso solo a quattro agenti della mobile. Per gli altri sei poliziotti, invece, vennero esclusi i requisiti di merito in quell’operazione. Si rivolsero al Tar Palermo, che adesso ha respinto i loro ricorsi. Secondo i giudici amministrativi, furono legittimi i provvedimenti di promozione per merito rilasciati nei confronti dei loro quattro colleghi. “Con riferimento alla fattispecie sottoposta all’esame di questo tribunale, dalla documentazione versata in atti, si evince che gli odierni ricorrenti, contrariamente ai dipendenti che hanno beneficiato della promozione, pur avendo partecipato alla sopra descritta operazione, non hanno svolto alcuna attività o comportamento connotato da quella eccezionalità necessaria per ottenere la promozione. Peraltro, come evidenziato anche dalla difesa erariale nelle sue difese, dalla stessa narrazione dei fatti esposti in ricorso si evince una mera partecipazione alla sopra citata operazione antimafia, ma non viene evidenziata né specificata alcuna eccezionale attività, difettando dunque i presupposti per il conferimento della promozione che devono assumere i connotati della straordinarietà. Si deve, inoltre, tenere conto del fatto che, nel valutare l’eccezionale rilevanza dei comportamenti in questione, l’amministrazione deve anche considerare che la promozione per merito straordinario alla superiore qualifica determina una deroga alle disposizioni che nel pubblico impiego regolano l’accesso alle diverse qualifiche che esige una interpretazione restrittiva dei casi in cui è possibile darvi luogo proprio per la sua particolare eccezionalità”, scrivono i giudici amministrativi nelle motivazioni. In base alla sentenza, non ci furono lesioni dei principi di ragionevolezza, trasparenza, imparzialità e buon andamento.

“Quanto alla censura di eccesso di potere per disparità di trattamento rilevata con riferimento ad altri dipendenti partecipanti alla medesima operazione di polizia giudiziaria, osserva il collegio che, a fronte di scelte discrezionali dell’amministrazione, essa è riscontrabile soltanto in caso di assoluta identità di situazioni di fatto e di conseguente irragionevole diversità del trattamento riservato, situazioni la cui prova rigorosa deve essere fornita dall’interessato, con la precisazione che la legittimità dell’operato della pubblica amministrazione non può comunque essere inficiata dall’eventuale illegittimità compiuta in altra situazione. Del resto, dato che, per regola generale, non può sussistere alcuna attività discriminatoria laddove le posizioni ed i comportamenti tenuti sono diversi, se ne deve dedurre che, seppure da un’operazione di polizia giudiziaria, in quanto estremamente rilevante e rischiosa, sia discesa l’attribuzione della promozione per merito straordinario ad altri operatori che vi hanno dato un notevole contributo causale, ciò non può comportare – come sostenuto dalla difesa dei ricorrenti – l’estensione automatica di un così significativo riconoscimento premiale per tutti coloro che, a diverso titolo, vi hanno attivamente partecipato”, concludono i giudici del Tar.

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