Dirigente assolto, Regione deve pagare le spese legali

 
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Palermo. Assolto o prosciolto all’udienza preliminare, al dirigente pubblico finito sotto procedimento penale la parcella dell’avvocato la deve pagare l’amministrazione di appartenenza, e anche col massimo delle tariffe, non col minimo previsto dagli Ordini professionali. Lo ha deciso la terza sezione del Tribunale civile di Palermo, nella vicenda riguardante Ignazio Tozzo, che era a capo del dipartimento Attivita’ sanitarie e Osservatorio epidemiologico (Dasoe) dell’assessorato alla Salute della Regione Sicilia: finito sotto inchiesta da parte della procura locale, aveva ottenuto una sentenza di non luogo a procedere all’udienza preliminare, celebrata il 21 febbraio 2020. La formula usata dal Gup era stata perchè il fatto non costituisce reato. Finita la causa, Tozzo aveva chiesto al proprio assessorato il rimborso delle spese legali sostenute per la difesa in giudizio, ma l’amministrazione regionale, basandosi su un parere negativo reso dall’Avvocatura distrettuale di Caltanissetta, lo aveva negato. Il dirigente generale, assistito dagli avvocati Girolamo Rubino e Daniele Piazza, si era a quel punto rivolto al Tribunale del capoluogo dell’Isola, dove ha sede la Regione. L’Avvocatura, secondo la tesi dei difensori di Tozzo, anziche’ limitarsi a una valutazione sulla congruita’ della parcella, era andata ben oltre, sostenendo che, nei casi in cui permanessero profili di responsabilita’, anche non penale ma solo amministrativa, il rimborso non potrebbe essere erogato. Il gup gelese aveva infatti dichiarato il proscioglimento con una formula che lasciava aperta l’ipotesi della possibile illegittimità (amministrativa) dei provvedimenti adottati da Tozzo. Ora però l’assessorato regionale alla salute e’ stato condannato a pagare la parcella e anche le nuove spese legali del giudizio civile.

Con la decisione, i giudici di Palermo affermano che a contare è l’irrilevanza penale, mentre non conta, ai fini del rimborso delle spese legali, la legittimità o illegittimità del provvedimento amministrativo. Né tantomeno l’amministrazione può spingersi a un livello di discrezionalità tale da poter sindacare la sussistenza di ulteriori profili di responsabilità di natura diversa da quella contestata in sede penale. Il rimborso infine, così come sostenuto dagli avvocati Rubino e Piazza, deve coprire tutte le spese necessarie, entro i limiti massimi previsti dalle tariffe ufficiali e non rifacendosi ai minimi di tariffa, come sostenuto dalla difesa della Regione.

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