Gela. Una contesa che si è trascinata per oltre trent’anni. Il Tar Palermo ha dato ragione al proprietario di un complesso immobiliare, situato in città. Nel 1988 stipulò una convenzione con il Comune (costituito nel giudizio), per la cessione di diverse aree, destinate a parcheggio e a verde pubblico. Successivamente, richiese una concessione edilizia che andava a ricadere su una particella, che però per Palazzo di Città era tra quelle cedute. Il legale del proprietario, così come indicato nel ricorso, ha invece del tutto escluso che rientrasse nell’elenco di quelle passate al Comune. I giudici amministrativi, confermando la loro competenza, hanno seguito questa linea, ritenendo che la particella della contesa effettivamente non rientrasse tra quelle trasferite dal proprietario all’ente comunale.
Per i giudici, si può affermare che “l’atto notarile del 3 maggio 1988, pur menzionandone diverse, non ha mai riportato espressamente questa particella, circostanza peraltro pacifica tra le parti. Ciò, d’altronde, non costituisce frutto di un errore materiale, come invece sostenuto dal Comune ma si rivela, anzi, una scelta coerente con le delibere di giunta del 2 aprile 1985, del 2 dicembre 1986, e del 5 novembre 1987, che hanno autorizzato la stipula della cessione gratuita: queste hanno, infatti, indicato con precisione le particelle ricomprese nell’operazione immobiliare, senza mai riportare l’anzidetta particella”. Al proprietario però il Tar non ha riconosciuto lo “ius aedificandi”, rispetto proprio alla particella contesa.