Gela. I giudici del Tar Palermo entreranno nel merito del ricorso a novembre. Con un’ordinanza, intanto, hanno sospeso gli effetti di una delle revoche decisa dall’Agenzia delle entrate regionale nei confronti di un professionista locale, Salvatore Gnoffo. Lo scorso aprile, era stato destinatario della cancellazione dall’elenco dei professionisti abilitati ad apporre il visto di conformità ma anche della revoca dell’autorizzazione per l’accesso al servizio telematico “Entratel”, rilasciatagli ormai quindici anni fa. Il professionista ha contestato i provvedimenti emessi nei suoi confronti e alla fine, con l’Agenzia delle entrate che ha respinto i reclami, si è rivolto alla giustizia amministrativa. La sospensiva, avanzata dal legale Michele Aliotta, che lo rappresenta, è stata accolta in parte. I giudici palermitani, con l’ordinanza, hanno sospeso gli effetti della revoca dell’autorizzazione ad operare con il servizio telematico “Entratel”, che quindi potrà essere usato dal professionista. “Considerato che, al sommario esame proprio della fase cautelare, il ricorso appare provvisto di sufficiente fumus boni iuris solo con riferimento alla prima censura atteso che il d.m. n. 164/1999 non viene in considerazione nella materia della “revoca Entratel”, posto che concerne la diversa materia del rilascio del visto di conformità, e non può quindi fungere da base normativa a sostegno del potere esercitato in concreto dalla p.a. trattandosi di due diversi e autonomi procedimenti, finalizzati al rilascio di provvedimenti abilitativi differenti e con ambiti applicativi distinti”, si legge nell’ordinanza. Hanno invece confermato la cancellazione dall’albo per l’apposizione del visto di conformità.
I giudici confermano comunque che i provvedimenti disposti dall’Agenzia delle entrate hanno effetti pesanti sull’attività del commercialista, “sussistendo un pregiudizio grave e difficilmente reversibile”, precisano. “Allo stato appare condivisibile l’interpretazione rigorosa dei requisiti soggettivi di cui all’art. 8 del D.M. n. 164 del 1999 fornita dalla giurisprudenza, sul presupposto che l’attività svolta dai soggetti abilitati costituisce una forma di partecipazione autorizzata all’esercizio della funzione impositiva, sicché essa può essere validamente esercitata soltanto da coloro che dimostrano di possedere e custodire requisiti professionali di onorabilità e moralità di alto profilo. Prima facie, siffatta condizione soggettiva sembra da escludersi laddove, come nel caso in esame, il soggetto si sia reso responsabile di “reati finanziari”, locuzione da intendersi in senso ampio, conformemente alla ratio legis”, scrivono i giudici nell’ordinanza. Per il professionista, allo stato, pende un’indagine penale, ma senza che ci siano stati altri provvedimenti. Gli stessi magistrati amministrativi entreranno nel merito del ricorso il prossimo novembre.