“Compostaggio è patrimonio Ato”, Cga ribalta sentenza Tar: “Nuove verifiche per Timpazzo”

 
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Gela. L’impianto di compostaggio di Brucazzi fa parte del patrimonio di una “società di diritto privato”, nel caso di specie l’Ato Cl2, ora in liquidazione. I magistrati del Consiglio di giustizia amministrativa hanno disposto l’annullamento, ribaltando la precedente decisione del Tar Palermo e dando ragione ai legali dell’Ato Cl2, gli avvocati Francesco Vitale e Giuseppe Vitale. Una decisione che supera il precedente esito e potrebbe avere notevoli risvolti, visto che da tempo il passaggio di gestione dell’impianto di compostaggio era sostenuto dai vertici della Srr4, che si rifacevano ad un precedente decreto regionale. Il Tar confermò la linea della Regione, con il trasferimento alla Srr4. Invece, in base a quello che riporta la sentenza del Cga, “dalla documentazione acquisita in sede istruttoria si evince che l’immobile in questione e l’impianto costituiscono beni entrati nel patrimonio di una società per azioni, successivamente alla relativa costituzione, mediante istituti civilistici, il cui acquisto e ristrutturazione hanno fruito di finanziamenti pubblici ma senza vincolo di destinazione se non quinquennale. Tanto smentisce la ricostruzione dei soggetti intimati, non vertendosi, evidentemente, in una ipotesi di beni di proprietà pubblica concessi in comodato all’Ato (o ad altro titolo trasferiti da un ente pubblico) ma di beni acquistati dalla società iure privatorum”. Il commissario liquidatore dell’Ato, Giuseppe Lucisano, aveva autorizzato di agire contro la decisione del Tar, ritenendo che l’impianto di compostaggio di Brucazzi non dovesse passare alla Srr4, che invece ha ottenuto la discarica Timpazzo, con il Tmb e la vasca E. Gli stessi giudici del Cga richiamano più volte la legge regionale 9 del 2010, concludendo che l’impianto di compostaggio già rientrava tra i cespiti di proprietà dell’Ato e non dei Comuni che ne fanno parte, ben prima dell’entrata in vigore della normativa. Nel corso del procedimento, era stato richiesto sia all’Ato che al dipartimento regionale acqua e rifiuti di produrre documenti che potessero delineare le vari fasi dell’iter che portò alla realizzazione dell’impianto, attualmente in funzione, nella sede Ato di Brucazzi. Dall’analisi degli atti, per i giudici del Cga non ci sono dubbi nel concludere che quell’impianto rientra nel patrimonio di Ato e fa parte dei beni, a garanzia degli eventuali creditori. Nelle motivazioni, viene richiamata diversa giurisprudenza in materia. “Né, con riferimento all’immobile in questione, si ravvisano nella l.r. n.9/2010 disposizioni che potrebbero condurre a diversa conclusione”, aggiungono i giudici. “Nel caso in questione, l’immobile e relativo impianto di compostaggio risultano fuori dalla portata applicativa del comma 4 dell’art.6, non trattandosi di immobili conferiti dagli enti locali consorziati ma acquistati da una società per azioni; a parte il fatto che, anche a ritenere applicabile tale disposizione al caso in esame, il cespite in questione rientrerebbe nella esclusione di cui al secondo periodo, trattandosi di bene esistente nel patrimonio della Sps anteriormente alla data di entrata in vigore della l.r. n.9/2010”, si legge ancora.

La sentenza emessa dal Cga non è però definitiva, su un altro punto al centro del contendere, quello della proprietà della discarica Timpazzo, che l’Ato Cl2 ha rivendicato sulla scorta dello stesso principio che interessa l’impianto di compostaggio di Brucazzi. Su questo versante, dal Consiglio di giustizia amministrativa era giunta, a fine dicembre, la richiesta di un’integrazione documentale, che però pare non essere stata sufficiente a chiarire la questione. Così, è stata disposta un’altra verifica. “Permangono dubbi in relazione alla discarica di rifiuti solidi urbani sita in località Timpazzo – si legge ancora nella sentenza – nonostante ripetute istruttorie, nessuna delle parti ha prodotto il titolo di acquisto dell’immobile sul quale è stata realizzata la discarica. Non risulta utile a chiarire il regime della proprietà la documentazione prodotta dall’amministrazione volta a comprovare come l’adeguamento ed ampliamento della discarica siano avvenuti grazie ad una successione di finanziamenti; quanto all’appellante, si è limitata a rivendicarne ripetutamente la proprietà. Invero, la proprietà dell’immobile in capo all’Ato non pare puntualmente contestata dall’amministrazione, ma l’atto di acquisto è indispensabile ai fini della valutazione della situazione patrimoniale in rapporto all’art. 7 della l.r. n. 9/2010, che esclude dal fondo di dotazione “i beni già trasferiti ai consorzi ed alle società d’ambito, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge”, e d’altra parte la documentazione in atti non consente nemmeno di verificare la consistenza dell’immobile e se sullo stesso insistano solo impianti o anche fabbricati”. Di approfondire il punto ancora dubbio dovrà occuparsi il dirigente generale del dipartimento urbanistica della Regione, entro dieci giorni. Nei successivi trenta giorni, bisognerà che il dirigente rediga una relazione approfondita, che consenta di acquisire certezze sull’atto di acquisto e sull’entità dell’area di Timpazzo, dove è stata realizzata la discarica, che nell’ultimo anno è diventata una sorta di soluzione tampone per l’intera emergenza dei rifiuti sull’isola. Si sono nuovamente scatenate polemiche politiche, dopo l’eliminazione del tetto massimo giornaliero di rifiuti conferibili (che l’Aia del 2013 fissava a 450 tonnellate). La relazione verrà trasmessa ad Ato e dipartimento regionale acqua e rifiuti, che potranno far pervenire delle osservazioni, attraverso consulenti di parte. Davanti al Cga si tornerà il prossimo ottobre, ma solo per decidere sulla proprietà della discarica Timpazzo. Per quanto concerne invece l’impianto di compostaggio di Brucazzi, il Cga ha disposto l’annullamento, stabilendo che è parte integrante del patrimonio dell’Ato Cl2 e che di conseguenza non può essere trasferito alla Srr4 e alla “Impianti Srr” (la società in house che si occupa di gestire la piattaforma di Timpazzo). Nel procedimento, si è costituita anche la Srr4.

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