Gela. L’impianto per il segnale di telefonia mobile della compagnia Iliad si può realizzare. I giudici del Tar Palermo hanno accolto il ricorso presentato dai legali della compagnia, che avevano impugnato il diniego posto dagli uffici comunali. Per i tecnici del municipio, le linee dettate dal regolamento edilizio comunale impedirebbero di realizzare stazioni radio base per il segnale della telefonia nel centro edificato e nelle aree di espansione. Un divieto che per il Tar Palermo è illegittimo. “Reca, all’evidenza, un non consentito divieto generalizzato di installazione delle stazioni radio base”, scrivono i giudici nelle motivazioni della sentenza. Stando a quanto deciso dai magistrati palermitani, le stazioni radio base come quella proposta da Iliad, ad Albani Roccella, sono da ritenersi alla stregua di “opere di urbanizzazione primaria”. “Se è vero che le infrastrutture per telecomunicazioni sono qualificabili quali “nuove costruzioni”, e necessitano come tali di un titolo edilizio, la loro assimilazione alle opere di urbanizzazione primaria, cioè ad opere che si presumono juris et de jure preordinate ad assicurare un servizio pubblico essenziale per la collettività, implica che il predetto titolo edilizio non può essere negato in applicazione di norme dettate per disciplinare costruzioni non ascrivibili alla tipologia delle opere di urbanizzazione primaria”, si legge. In caso contrario, ritengono i giudici, si rischierebbe di precludere la presenza di questi impianti in vaste aree.
“Ritenendo che gli impianti di telecomunicazione siano soggetti all’applicazione delle norme che disciplinano, in generale, l’attività edilizia sul territorio, si rischierebbe, da una parte, di precludere, in talune zone del territorio, la realizzazione non solo di impianti di telecomunicazione ma anche di altre opere di urbanizzazione primaria (si pensi ad una cabina elettrica, un collettore fognario, etc. etc.); d’altra parte si finirebbe per introdurre nel territorio comunale divieti generalizzati alla localizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione, divieti la cui illegittimità è da tempo affermata dalla giurisprudenza”, riporta la sentenza. Nelle motivazioni si precisa inoltre che gli uffici comunali hanno rilasciato il diniego, oltre il termine previsto. Sia il Comune che l’Arpa, enti citati da Iliad, si sono costituiti in giudizio, concludendo per la legittimità del diniego all’autorizzazione.