Gela. La contesa iniziò ormai dieci anni fa e i giudici del Tar Palermo, solo adesso hanno dato ragione al Comune, nell’azione avviata dalla ditta “The Fair service”. Tutto si concentrò su un’area attrezzata, che gli imprenditori avevano in programma di realizzare, nella zona di Montelungo, anche per ospitare il mercato settimanale. Ci fu una prima aggiudicazione e la richiesta, da parte degli uffici municipali, di procedere con l’iter per la variante al Prg. Successivamente, sia il consiglio comunale che la giunta optarono per soluzioni differenti, bloccando gli effetti dell’affidamento. Poi, le attività furono assegnate ad un’altra impresa, in aree diverse. Gli imprenditori della “The fair service” si sono rivolti ai giudici amministrativi, ritenendo illegittimi gli atti adottati dall’assise civica e dalla giunta di allora, retta dall’ex sindaco Angelo Fasulo. I magistrati amministrativi, però, non hanno accolto il ricorso presentato dal legale degli imprenditori. Nelle motivazioni pubblicate, escludono che la scelta di revocare l’affidamento sia maturata, in assenza di valide ragioni. Richiamano il dibattito in consiglio comunale, che poi indusse l’amministrazione a frenare, anche sulla variante al Prg. “L’impugnata delibera n.127 del consiglio comunale fa espresso rinvio al dibattito consiliare e al relativo processo verbale, realizzando – come correttamente osservato dal comune – la fattispecie di motivazione per relationem, espressamente prevista dall’art. 3, co.3, L. n.241/1990, così come recepito in Sicilia dall’analogo art.3, co.3, L.R. n. 10/1991, pro tempore vigente. Dal relativo dibattito emergono le perplessità di numerosi consiglieri comunali sulla proposta dell’ufficio tecnico, ampiamente argomentate in base a plurime ragioni; non ultima l’inopportunità di realizzare varianti nell’immediatezza dell’adozione del nuovo Prg”, scrivono i giudici del Tar. Anche il Comune si è costituito nel giudizio (rappresentato dall’avvocato Rosario Giommarresi di “Fidone associati”), chiedendo di respingere le richieste degli imprenditori, titolari dell’area, che sarebbe dovuta diventare la possibile nuova sede del mercato settimanale, ma non solo. “Il Tar ha affermato il principio per il quale l’azione del consiglio comunale è caratterizzata da ampia discrezionalità nell’adozione o meno di varianti urbanistiche, che incidono inevitabilmente sull’uso di una risorsa estremamente limitata, qual è il territorio. L’infondatezza dei motivi ha assorbito ogni altra considerazione sulla domanda risarcitoria, peraltro formulata in termini generici e non suffragata da prove. Il Comune di Gela ottiene quindi un risultato positivo sul fronte della giustizia amministrativa, avendo il Tar accertato la legittimità dell’operato dell’ente, al quale andranno anche corrisposte le spese di giudizio”, fanno sapere da “Fidone associati”.
I magistrati citano “un onere motivazionale soddisfatto”, “anche alla luce dell’ampia discrezionalità che connota l’azione del consiglio comunale nell’adozione o meno di varianti urbanistiche, che incidono inevitabilmente sull’uso di una risorsa estremamente limitata, qual è il territorio”, scrivono inoltre. Secondo il Tar Palermo, non sussistono le condizioni per accogliere il ricorso neanche rispetto all’ipotesi della nullità del Prg, per mancanza di Vas. “Si ritiene condivisibile quanto affermato dall’amministrazione comunale, ovvero che l’eventuale vizio sarebbe – in via puramente ipotetica – l’annullabilità (circostanza, questa, su cui non vale la pena soffermarsi ulteriormente, considerato che parte ricorrente non ha comunque impugnato il nuovo Prg), e non certo la nullità”, conclude la sentenza emessa.