Comunale fu sospeso dal lavoro: “Atto illegittimo, ente paghi tutte le somme trattenute”

 
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Gela. Fu sospeso dal servizio per sei mesi, senza poter avere lo stipendio. Cinque anni fa, la sanzione nei confronti di Saverio Di Blasi fu disposta durante la sindacatura di Domenico Messinese. Il dipendente comunale è molto noto per le sue azioni di denuncia, soprattutto in materia di tutela ambientale. Il provvedimento venne emesso a seguito di fatti che si verificarono nel corso di una seduta dell’assise civica ma anche per un post che Di Blasi pubblicò su facebook, segnalando una lunga sequenza di possibili illeciti, addebitati non solo all’allora giunta del sindaco Messinese ma anche a funzionari del municipio ed ex dirigenti. I legali di Di Blasi, gli avvocati Seba Virga e Gionata Virga, si sono rivolti al giudice del lavoro che con una sentenza, da poco rilasciata, ha accolto il ricorso. Il provvedimento di sospensione è stato annullato e Palazzo di Città dovrà versare tutte le trattenute economiche, disposte allora per Di Blasi. Il giudice Giulia Polizzi ha accolto le indicazioni procedurali riportate nel ricorso. In sostanza, il magistrato ha riconosciuto che quella pesante sanzione disciplinare fu emessa oltre i termini previsti dalla normativa in materia. Per il magistrato, vennero sforati sia in relazione ai fatti verificatisi in consiglio comunale e riferiti successivamente al dirigente del settore urbanistica, nel quale prestava servizio Di Blasi, e ancora rispetto al post pubblicato sul social facebook.

La sospensione fu ratificata nel settembre del 2016 quando era ormai “spirato il termine di centoventi giorni per l’esercizio del potere disciplinare in considerazione del fatto che: quanto alla contestazione della condotta posta in essere il 3.05.2016 in occasione del consiglio comunale, il dies a quo coincideva con il 6.05.2016 e pertanto il termine era scaduto in data 9.09.2016 (tenuto conto dello slittamento di cinque giorni determinato dalla richiesta di differimento del procuratore del ricorrente, ai sensi dell’art. 55 bis, comma 2 del D. Lgs. 16572001); quanto alla contestazione della pubblicazione del post in data 10.05.2016, il dies a quo coincideva con la data della pubblicazione medesima e pertanto il termine era scaduto in data 13.09.2016 (sempre tenuto conto dello slittamento di cinque giorni determinato dalla richiesta di proroga)”, così scrive il giudice. Per queste ragioni, il provvedimento di sospensione è stato dichiarato “illegittimo” e da “annullare”. A Di Blasi, il Comune dovrà restituire le somme degli stipendi trattenuti, oltre a pagare le spese di lite. L’ente si è costituito nel giudizio, ribadendo invece la piena legittimità del provvedimento, legato a condotte del dipendente, ritenute lesive.

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