Gela. Il decreto di approvazione della revisione al prg, il regolamento edilizio comunale e le norme tecniche di attuazione sono legittime. I giudici del Tar non hanno accolto il ricorso presentato dal proprietario di un’area, di circa 12 mila metri quadrati, sottoposta a vincolo, sia nel precedente prg che in quello attualmente in vigore. Si tratta di un’area ora qualificata come zona B.6, con vincolo a “verde pubblico e viabilità prescrittiva”. Per il proprietario che si è rivolto ai giudici amministrativi, però, la conferma del vincolo non sarebbe stata adeguatamente giustificata, anche perché l’area è rimasta praticamente inutilizzata, senza che sia stata riconosciuta l’indennità. Ragioni che hanno indotto, tramite il ricorso, a chiedere l’annullamento degli strumenti urbanistici.
Per i giudici del Tar, però, “la natura conformativa del vincolo esclude la necessità di particolari motivazioni in ordine alla sua apposizione. Deve, infine, rigettarsi il motivo di ricorso con cui si lamenta la carente e insufficiente motivazione in ordine alla reiterazione dei vincoli, giacché la destinazione a viabilità prescrittiva non costituisce una mera reiterazione dei precedenti vincoli, ma unitamente alla motivazione ut supra delineata, manifesta la sussistenza di un attuale e persistente interesse pubblico alla corretta regolazione della viabilità. Interesse pubblico non coincidente con il precedente vincolo a parcheggio pubblico, ma funzionale ad assicurare gli standard della zona così come diversamente tipizzata come B6.8”.