Gela. L’ordinanza che stabilisce l’estumulazione delle salme nei loculi del cimitero monumentale con concessioni non rinnovate potrebbe essere impugnata. Un gruppo di cittadini si è rivolto all’avvocato Gianfranco Fidone e al suo studio professionale. Il legale è certo che il provvedimento firmato dai tecnici del Comune sia illegittimo. “Al netto di ogni considerazione in merito alla carenza di loculi da destinare a nuove sepolture, in relazione alla quale il provvedimento è del tutto sfornito di adeguata motivazione che descriva l’iter che ha condotto alla determinazione assunta – dice il legale – la decisione del Comune di Gela appare illogica, irrazionale, arbitraria ed assolutamente illegittima, sulla scorta della ormai pacifica giurisprudenza operante in materia di concessioni cimiteriali. A questo proposito, i giudici amministrativi di tutto lo stivale sono ormai granitici nel ritenere che sarebbe possibile, in ipotesi, esercitare il potere di revoca dello ius sepulchri soltanto nel caso in cui non sia ipotizzabile ampliare un cimitero già esistente o costruirne uno nuovo. A questo proposito, far ricadere sul privato, titolare di un legittimo affidamento nel corretto operato della pubblica amministrazione, l’incapacità di ricavare nuovi loculi pare oltremodo illogico, ingiusto ed irrazionale. Ma anche a volere ipotizzare che vi siano motivate ragioni che consentano di intervenire su titoli concessori o autorizzatori di cui i privati sono in possesso, ed anche su questo fronte sarebbe comunque necessario un esame dei singoli titoli concessori, per indagarne e conoscerne la natura, è pacifico che il computo dei termini di scadenza delle “concessioni trasformate” vada effettuato, contrariamente a quanto ha fatto il Comune di Gela, considerando come dies a quo il giorno dell’entrata in vigore del nuovo regolamento, e non già la data dell’originario rilascio della concessione originaria, in conformità al principio di irretroattività degli atti amministrativi”. Secondo la disamina di Fidone, ci sono diverse ragioni giuridiche che potrebbero condurre all’annullamento dell’ordinanza. “A ciò si aggiungono ulteriori profili, come la scelta di emettere un atto di portata generale senza coinvolgere direttamente, nel procedimento amministrativo, i concessionari o gli eredi e i parenti dei defunti che subiranno un simile provvedimento lesivo, in ragione di non meglio specificate difficoltà legate all’emergenza Covid. Ma c’è di più, come in più occasioni chiarito anche dal Consiglio di Stato, la concessione soggiace al regime giuridico vigente al momento del suo rilascio, potendo essere modificata solo da espressa disposizione di legge, da novazione consensuale o dal concretarsi dei casi di estinzione quali ad esempio la soppressione del cimitero o le altre ipotesi previste dalla legge e non ricorrenti nel caso di specie. Ne deriva che il Comune di Gela, al più, avrebbe potuto incidere con un formale provvedimento di secondo grado, annullamento, revoca, decadenza, adottato con il rispetto delle garanzie procedimentali di cui alla legge 241 del 1990 e con le modalità previste, soprattutto quanto alla previsione dell’indennizzo economico, dall’articolo 21-quinques della stessa legge. Procedimento e provvedimento dei quali, invece, non c’è traccia, conseguendone l’illegittimità dell’ordinanza”.
Ragioni che spingono il legale a chiedere al Comune di fare un passo indietro, “senza alcuna polemica politica”, ma per evitare un contenzioso in giudizio.