Gela. La procedura di trasferimento della gestione degli impianti del ciclo locale dei rifiuti va valutata nel merito, in tempi celeri. I giudici del Consiglio di giustizia amministrativa, su ricorso del legale dell’Ato Cl2 in liquidazione, sono andati in controtendenza rispetto alla decisione del Tar Palermo, risalente invece allo scorso settembre. I vertici dell’Ato hanno impugnato i provvedimenti dell’assessorato regionale energia e della Srr4. Sia l’assessore Alberto Pierobon che i vertici della società di regolamentazione hanno ratificato la necessità del passaggio degli impianti, confermata dal Tar che ha respinto l’istanza cautelare avanzata dall’ambito. L’Ato, del commissario Giuseppe Panebianco, dovrebbe cedere il testimone alla stessa Srr4, presieduta dal sindaco di Riesi Salvatore Chiantia. Dalla discarica Timpazzo al nuovo Tmb, gli impianti finiranno nella sfera gestionale della Srr, adesso per il tramite di una società in house appena costituita e presieduta dall’ingegnere Giovanna Picone. I giudici del Cga ritengono però che prima di tutto vada valutato l’aspetto civilistico della “garanzia dei creditori”. Secondo quanto sostenuto dall’avvocato Stefano Polizzotto, per conto dell’Ato, gli impianti sono un punto fondamentale a tutela degli interessi dei creditori dell’ambito, ma anche dello stesso ente in liquidazione. Per queste ragioni, è stato chiesto di bloccare l’efficacia del trasferimento di gestione. Con l’ordinanza appena rilasciata dal Cga, si ribadisce appunto che questa vicenda va verificata. I giudici amministrativi palermitani parlano di “delicatezza e rilevanza della principale questione giuridica sollevata, attinente al distoglimento degli impianti dalla funzione di garanzia dei debitori”. La precedenza, per i magistrati, va sempre data al “funzionamento tempestivo del sistema di gestione integrato dei rifiuti”, ma il principio civilistico dovrà essere analizzato nel merito, di nuovo dal Tar.
“L’odierna ordinanza del Cga segna un punto a favore dell’Ato Cl2 in liquidazione – dicono l’avvocato Polizzotto e i vertici dell’ambito – perché sottolinea la gravità e la delicatezza della questione principale oggetto del ricorso, ossia il rischio, con ogni conseguenza anche sul piano della responsabilità erariale, di distogliere dalla garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c. i beni sociali acquisiti nel corso della gestione ordinaria e non oggetto di previo trasferimento dagli enti locali”. Il passaggio di mano degli impianti non sembra ancora avere una soluzione condivisa.